Art. 14.
(Razionalizzazione delle aziende pubbliche o a partecipazione pubblica degli enti locali).
1. Entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge è istituita
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presso il Ministero dell'economia e delle finanze la Commissione nazionale per il riordinamento e la razionalizzazione del sistema delle aziende pubbliche e delle società a partecipazione pubblica degli enti locali, di seguito denominata «Commissione nazionale».
2. La Commissione nazionale è composta da un presidente e da dieci componenti, nominati con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze tra i dirigenti del medesimo Ministero. Il presidente e i membri della Commissione non hanno diritto ad alcun emolumento aggiuntivo.
3. La Commissione nazionale, entro due anni dal suo insediamento:
a) redige l'elenco delle aziende pubbliche e delle società a partecipazione pubblica degli enti locali;
b) presenta al Ministro dell'economia e delle finanze un piano di riordinamento del sistema delle aziende pubbliche e delle società a partecipazione pubblica esistenti, proponendo la liquidazione delle aziende o la dismissione delle partecipazioni nelle società giudicate non necessarie per l'adempimento delle funzioni degli enti locali.